Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - lavoro - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

mercoledì 1 marzo 2006


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

Commissione Salute                                       Commissione Infrastrutture


 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO


 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI

E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA

 

PER L’APPLICAZIONE DEL D.P.R. 222/03

 

 

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2005


 

 

Indice

 

1.   Premessa ................................................................................... 3

 

 

 

2.   Definizioni e termini di efficacia .............................................. 6

 

 

 

3.   Considerazioni preliminari ....................................................... 7

 

 

 

4.   Analisi del testo del D.P.R. 222/03 ........................................... 9

 

4.1          CAPO I - Disposizioni generali ...................................................................... 9

4.1.1       Art. 1- Definizioni e termini di efficacia ............................................................. 9

 

4.2          CAPO II - Piano di sicurezza e di coordinamento ..................................... 12

4.2.1       Art. 2- (Contenuti minimi) ............................................................................... 12

4.2.2       Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ............................................................ 16

4.2.3       Art.4- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento ............................................................................ 18

 

4.3          CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza 19

4.3.1       Art. 5- Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo ............................. 19

4.3.2       ALLEGATO l - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali

utili alla definizione del contenuti dei P.S.C. di cui all'articolo 2, comma 2. .................. 22

4.3.3       ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1. ... 22

 

4.4          Stima dei costi della sicurezza.................................................................... 23

4.4.1       Premessa ....................................................................................................... 23

4.4.2       Voci rientranti nei costi della sicurezza .......................................................... 23

4.4.3       Metodo di stima dei costi della sicurezza....................................................... 25

4.4.4       Il dettaglio tecnico dei costi della sicurezza ................................................... 26

4.4.5       Gli aspetti amministrativi e procedurali dei costi della sicurezza ................... 32

 

 

 

 

APPENDICE I

ESEMPI 1  DI COSTI DELLA SICUREZZA PER SINGOLI PUNTI DELL’ARTICOLO 7, COMMA

1, DEL DPR 222/03 …………………………………………………………………………….36

 

 

APPENDICE II

TABELLA  DELLE VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA (ALLEGATO I, DPR 222/03) …..…43

 

 

 

 

 

1  I prezzi riportati negli esempi sono a titolo esemplificativo

 


 

 

 

 

1. Premessa

Il “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi  di Lavoro”  della Commissione Salute e  il  Gruppo di lavoro  “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, organi di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto queste linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e renderli maggiormente utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni. L’obiettivo è pertanto quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che  orientino  prima  di  tutto  i  committenti  ed  i  coordinatori  alla  sicurezza,  ad  una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge.

A circa otto anni dall’entrata in vigore della “ Direttiva Cantieri “ la pianificazione della sicurezza non risulta ancora soddisfacente soprattutto per mancanza di specificità e di peculiarità  dei Piani di  Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.); l’istituzione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) non ha migliorato la situazione.

 

Prima di procedere ad un illustrazione delle linee guida, appare opportuno inquadrare l’argomento condividendo alcuni principi generali.

La recente legislazione in materia sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed  integrazioni), non ha introdotto oneri o costi aggiuntivi nella stima dell’importo dei lavori a base d’asta, ma ha imposto una maggiore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza, definendo nuove figure professionali quali “esperti in materia di  sicurezza” ed introducendo l’obbligo di una progettazione e pianificazione della sicurezza (Piano di Sicurezza e  Coordinamento, Piano    Operativo    di    Sicurezza    nonché    Fascicolo    dell’Opera),    chiarendo, contestualmente, che i costi non sono soggetti a ribasso.

Da quanto sopra ne discende che la trattazione della materia sicurezza viene  ad affiancarsi ed a integrarsi alla filosofia generale della progettazione dell’opera senza assolutamente  ridurla  o  limitarla,  ma  arricchendola  di  una  maggiore  sensibilità  in materia.

Nell’ambito specifico dei lavori pubblici, vale invece quanto riportato al capo II, art. 15 comma [1] del D.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni):

“[1] la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di  un intervento di qualità e tecnicamente valido nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. <…….>.

[2] il progetto è redatto <……> secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. <…..>.

Negli articoli da n° 18  a n° 45  vengono poi dettagliatamente descritti gli elaborati richiesti per ciascuna fase di progettazione.

E’ all’interno di questo contesto di competenze e ruoli professionali diversi (progettista dell’opera, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento) che deve essere inserito e contestualizzato il D.P.R. 222/03 e  quindi i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento  e le stime dei relativi costi.

Ecco che allora, alla luce di quanto su riportato, le linee guida in essere, se da un lato si pongono come obiettivo fondamentale l’esplicitazione di quanto previsto dal 222/03 al Capo IV in merito alla stima dei costi della sicurezza, dall’altro non possono non richiamare  l’attenzione  sull’importanza  e  la  centralità  del  momento  progettuale,  a qualsiasi livello ed ambito sviluppato (sia pubblico che privato) in quanto una corretta e completa progettazione dell’opera è presupposto fondamentale per la sua esecuzione in sicurezza.

 


 

Ne consegue la necessità, richiamata dallo stesso 222/03 all’art. 1 comma [1] lettera a), di un stretta collaborazione delle figure professionali coinvolte nella progettazione e cioè il progettista dell’opera, in qualità di esperto in materia architettonica, strutturale, impiantistica etc) e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e poi Coordinatore per la sicurezza in  fase di esecuzione, in  qualità di progettista della sicurezza.

Confidiamo  che  queste  linee  guida  possano  anche  contribuire  al  miglioramento dell’aspetto qualitativo dei Piani e di conseguenza ad una maggiore efficacia e praticità degli stessi.

 

Le presenti linee di indirizzo sono il frutto di numerosi contributi di esperti delle Regioni e Province Autonome, con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche.

In particolare, si desidera ringraziare coloro che hanno contribuito alla elaborazione della guida:


 

Maurizio Angelici, Regione Umbria

Serafino Arcangeli, ANCE

Nicola Ascalone, AGCI

Massimo Berutti, ASL Chieri (TO)

Walter Bussolotti, Regione Abruzzo Alessandro Caprioglio, Regione Piemonte Vasco Checcacci, AUSL Firenze

Franco Ciardo, ULSS Padova

Donato Bernardo Ciddio, Feneal-Uil

Flavio Coato, ULSS Bussolengo (VR), Coordinatore GdL Interregionale edilizia

Luciano De Vidi, Regione Veneto

Leonardo Draghetti, Regione Emilia-Romagna Marco Festa, Provincia autonoma di Bolzano, Vincenzo Gallo, AUSL Bologna

Roberto Ghizzi, Provincia autonoma di Bolzano

Ferruccio Ginnante, AUSL Genova

Daniele Giusti, AUSL Pistoia

Michele Granatiero, Regione Campania

Franco Gullo, Feneal-Uil

Salvatore La Monica, Regione Piemonte

Antonio Leonardi, ASL Catania

Raffaele Lungarella, Regione Emilia-Romagna Paola Magneschi, Regione Toscana Ferdinando Manna, Regione Molise

Marco Maramigi, Regione Umbria Angelo Marzilli, Regione Abruzzo Marco Masi, Regione Toscana Marianna Matta, Regione Piemonte Maurizio Mazzarini, Regione Marche Maurizio Meiattini, Regione Lazio

Sergio Molinari, Consiglio Nazionale Periti Industriali

Vito Morrione, ASSISTAL

Marco Nardini, Consiglio Nazionale Geometri

Stefano Nava, ASL Alba (CN)

Maurizio Paissan, Consiglio Nazionale Periti Industriali

Raffaella Pastore, Regione Piemonte Manuela Peruzzi, ULSS Verona Bruno Pesenti, Regione Lombardia Divo Pioli, AUSL Reggio Emilia

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vincenzo Puglielli, Consiglio Nazionale Architetti

Silvia Risso, Regione Liguria Rocco Riviello, Regione Basilicata Giuseppe Rizzuto, ITACA

Barbara Rontini, Nuova Quasco Elio Sebastiani, Regione Lombardia Giuseppe Semeraro, INAIL-Marche Luca Semeraro, Regione Piemonte Stefano Talato, Regione Veneto Emanuela Tasso, OICE

Claudio Tomasini, Regione Piemonte

Michele Tritto, ANCE

Alberto Uez, Provincia autonoma di Trento Daniele Verdesca, Università degli Studi di Siena Francesco Vigiani, Regione Toscana

Giuseppe Virgilio, Filca-Cisl

 

 

 

 

 

Il Coordinatore

Marco Masi,   Regione Toscana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2. Definizioni e termini di efficacia

 

Ai fini della presente linea guida, si intendono per:

 

•     Scelte  progettuali  ed  organizzative:  insieme  di  scelte  effettuate  in  fase  di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche  costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

 

•     Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

 

•     Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

 

•     Attrezzature:  le  attrezzature  di  lavoro  come  definite  all'articolo  34,  comma  1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.626,  e  successive modificazioni;

 

•     Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo,  a proteggere i  lavoratori da rischio di  infortunio ed a tutelare la  loro salute;

 

•     Prescrizioni   operative:   le   indicazioni   particolari   di   carattere   temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del  processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

 

•     Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni,  le fasi e  le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

 

•     P.S.C.: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni;

 

•     P.S.S.: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni;

 

•     POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis,  lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni;

 

•     CSP: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (UNI 10942-26/04/01)

 

•     CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (UNI 10942-26/04/01)

 

•    Costi  della  sicurezza:  i  costi  indicati  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

3. Considerazioni preliminari

Se dal testo del D.lgs.494/96 emerge chiara la filosofia dell’opera compatibile con la sicurezza dei lavoratori impiegati nella sua realizzazione e nella sua manutenzione e controllo, dall’analisi del testo del D.P.R. 222/03 risulta altrettanto chiara la  filosofia della pianificazione: pianificare per consentire (agevolare), da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori senza che  comunque possa mai essere legittimato il non rispetto della norma, che deve comunque essere garantito dall’impresa e dal lavoratore autonomo.

Altro  aspetto  innovativo  introdotto  dal  D.lgs.  494/96  è  la  responsabilizzazione  del Committente  dell’opera  in  ordine  a  problematiche  gestionali  ed  organizzative  del cantiere edile nel corso delle fasi sia di progettazione sia di realizzazione dell’opera.

Il committente infatti, definito dal decreto legislativo 494/96 “… il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata …”  deve:

 

•     attenersi alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D.lgs.626/94 nella fase di progettazione dell’opera;

•     determinare la durata dei lavori e o delle singole fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

•     determinare se ricorrono gli obblighi e nel caso nominare i coordinatori;

•     valutare  i  documenti  redatti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase di progettazione;

•     valutare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera

•     trasmettere il piano di sicurezza alle imprese invitate a fare offerte per l'esecuzione dei lavori.

•     comunicare alle imprese ed ai  lavoratori autonomi selezionati  il nominativo dei coordinatori;

•     notificare all'Azienda USL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell’inizio dei  lavori  l’esistenza  del  cantiere  edile  secondo  il  dettato  dell’allegato  III  al D.lgs.494/94 stesso.

•     trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso  di  costruire  o  della  denuncia  di  inizio  di  attività,  il  nominativo  delle imprese  esecutrici  dei  lavori  unitamente  alla  dichiarazione  dell’organico  medio annuo, alla dichiarazione relativa  al contratto collettivo, nonché al  certificato di regolarità contributiva. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

 

 

 

Il D.P.R. 222/03 sostanzialmente non coinvolge direttamente il committente con  altri obblighi  specifici,  tuttavia  la  definizione  dei  contenuti  minimi  dei  piani  lo  facilita sicuramente  nella  valutazione  della  completezza  e  della  congruità  del  piano  di sicurezza e coordinamento.

Fermo restando la complessità dei compiti assegnati al committente e l’opportunità di nominare un Responsabile dei lavori quale persona competente del settore, nel caso dei compiti relativi al controllo sui documenti prodotti dal CSP gli aspetti da verificare sono i seguenti:

•     Presenza documenti:  il P.S.C. ed il Fascicolo ci sono?

•     Completezza:  il  P.S.C.  contiene  sostanzialmente  gli  elementi  fondamentali  del piano, comprensivi della stima dei costi, definiti nell’ambito delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro?

 


 

 

 

 

•     Pertinenza: il documento corrisponde all’opera nelle sue parti essenziali?

 

Il responsabile dei lavori è una figura che sostituisce il committente, limitatamente agli incarichi da lui  conferiti. Appare doveroso affermare che oltre all’incarico formale, il responsabile  dei  lavori  deve  essere  messo  nella  condizione  di  poter  assolvere l’incarico conferito, pena la sua oggettiva nullità.

Da richiamare, per ulteriore chiarezza, la circolare n.41 del 18.03.97 che attribuisce al committente la “culpa in eligendo” e “la culpa in vigilando” sia per la scelta  sia per l’operato del responsabile dei lavori.

Negli appalti pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge 109/94.

 


 

 

4. Analisi del testo del D.P.R. 222/03

 

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  2

(attuazione  dell'articolo  31,  comma  1,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e successive  modificazioni  e  dell'articolo  22,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494).

 

Il testo principale è composto di quattro capi e di sette articoli.

§        Il capo I comprende l’articolo 1

§        Il capo II comprende gli articoli 2, 3 e 4

§        Il capo III comprende gli articoli 5 e 6

§        Il capo IV comprende l’articolo 7

 

 

 

 

4.1 CAPO I - Disposizioni generali

 

L’articolo 1 riporta le  “definizioni  e termini di efficacia”  e risulta di estrema utilità, essendo i termini stessi di estrema precisione e funzionali alla pianificazione dell’opera.

 

 

 

4.1.1 Art. 1- Definizioni e termini di efficacia

 

1.   Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)  scelte  progettuali  ed  organizzative:  insieme  di  scelte  effettuate  in  fase  di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate  nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

La pianificazione è perciò finalizzata affinché l’opera sia compatibile con la sicurezza e la salute dei lavoratori  occupati nella sua realizzazione; quindi è  necessario  che si realizzi l’interazione fra il progettista ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori (di seguito denominato CSP) per effettuare già a livello progettuale quelle scelte, nel campo delle tecniche e delle tecnologie costruttive, che presentano un livello di rischio inferiore.

Le  scelte  riguardano   anche  l’organizzazione  del  cantiere  che  svolge  un  ruolo fondamentale  nella  definizione  del  “sistema”  sicurezza:  la  realizzazione  di   un fabbricato,  ad esempio per civile abitazione,  richiede l’allestimento di un ponteggio metallico  per  ridurre  ad  un  livello  accettabile  i  rischi   da  caduta  dall’alto;  tale allestimento sarà previsto una sola volta per tutta la durata dei lavori, per evitare i rischi derivanti da montaggi e smontaggi ripetuti.

Per   raggiungere   tali   scopi     è   opportuno   che   la     nomina   del   CSP   avvenga contemporaneamente a quella del progettista (come previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs.494/96), indipendentemente dal livello di progettazione, in quanto il P.S.C. deve interagire con il progetto ad ogni suo livello: preliminare, definitivo ed esecutivo.


 

 

 

2 Il testo del D.P.R. 222/03 è riportato in corsivo

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Continuando ad esaminare l’articolo 1 troviamo:

 

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per  eseguire un determinato lavoro od operazione;

Per modalità si deve intendere il modo scelto per l’esecuzione della lavorazione mentre per sequenza la successione delle fasi o sottofasi di lavoro ovvero fare una operazione dopo o prima di averne fatta un’altra.

 

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

Sono  le  opere  che  è  necessario  realizzare  prima  di  effettuare  le  lavorazioni  e necessarie per garantire la loro esecuzione in condizioni di sicurezza

 

d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dall'art. 34 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; L’articolo 34 comma 1 lettera a) del D.Lgs 626/94 definisce attrezzature “qualsiasi macchina,  apparecchio,  utensile  od  impianto  destinato  ad  essere  usato  durante  i lavori”.

 

e)   misure   preventive   e   protettive:   gli   apprestamenti,   le   attrezzature,   le infrastrutture,  i  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva,  atti  a  prevenire  il manifestarsi  di  situazioni  dì  pericolo,  a  proteggere  i  lavoratori  da  rischio  di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f)  prescrizioni  operative:  le  indicazioni       particolari  di  carattere  temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

Viene, così recuperata, con operative, per differenziarle dalle prescrizioni dell’organo di vigilanza, la definizione del testo originario del D.lgs.494/96 per ricondurla alle “fasi critiche” (art. 2 comma 2 lettera “e”) che diventano oggetto di particolare attenzione nel regolamento tanto da dover essere presidiate dalle “prescrizioni operative”.

 

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

Il  CSE  dispone  di  questo  importante  strumento  per  evidenziare  la  necessità  del coordinamento e della  regolamentazione, ai fini della sicurezza, dell’uso comune di attrezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva. Mediante il cronoprogramma inoltre si prefigge lo scopo di evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione all’altra.

 

h)  P.S.C.:  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  12  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

i)   P.S.S.:   il   piano   di   sicurezza   sostitutivo   del   piano   di   sicurezza   e   di coordinamento,  di  cui  all'articolo  31,  comma  1-bis,  lettera  b),  della  legge  11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni;

Il P.S.S., redatto dall’impresa appaltatrice  o dal concessionario, è presente solo nei lavori  pubblici  che  pur  rientrando  nella  Legge  109/94  sono  fuori  del  campo  di applicazione del D.Lgs. 494/96, oppure quando questi sono sotto soglia (art. 3) per cui non è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Progettazione.

 

 

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter),


del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494  e  successive  modificazioni  e all'articolo  31, comma 1-bis), lettera  c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Il  P.O.S.  deve  essere  redatto  dal  datore  di  lavoro  dell’impresa  esecutrice,  anche familiare, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs.494/96. Esso deve essere complementare e di dettaglio del P.S.C. e la sua stesura deve essere verificata dal CSE per assicurarne la coerenza con il P.S.C..

 

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,  nonché  gli  oneri  indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni.

 

 

 

In  conclusione,  dall’analisi  del  testo  dell’art.1,  emerge  che  P.S.C.  e  POS  sono documenti sequenziali e complementari di cui è difficile definire, in generale, una linea netta di demarcazione ed i confini possono solo essere definiti volta volta in relazione all’opera da realizzare.

Emerge  cioè  l’importanza,  del  giusto  livello  di  definizione  del  P.S.C.  ovvero  una definizione mai arbitraria ma sempre legata ad una diminuzione del rischio perché nel momento in cui l’ulteriore definizione non dovesse produrre un innalzamento del livello di   sicurezza   sarebbe   un   arbitrario   obbligo   per   l’impresa   che   complicherebbe sicuramente il lavoro del CSE.

Al tempo stesso il giusto livello di definizione potrebbe consentire all’impresa l’utilizzo di proprie attrezzature senza essere costretta, senza ragioni di sicurezza, al nuovo acquisto  od  al  noleggio,  con  i  relativi  problemi  di  informazione,  formazione  ed addestramento delle maestranze

Quindi un P.S.C. essenziale e necessario ai fini della riduzione dei rischi lavorativi con maglie anche strette  ma solo per motivi di  sicurezza e salute. Un POS sempre di dettaglio e complementare del P.S.C. e mai alternativo od in contrasto con esso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

4.2 CAPO II - Piano di sicurezza e di coordinamento

 

 

4.2.1 Art. 2- (Contenuti minimi)

 

1.   Il P.S.C. è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o  mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

A seguito di questa definizione, si può dire che il P.S.C. deve essere:

 

-     Specifico per quella singola opera da realizzare. La specificità del documento risulterà   evidenziata   dalle   scelte   tecniche,   progettuali,   architettoniche   e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

-     Consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per i datori di lavoro delle imprese esecutrici,  i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per il committente o il responsabile dei lavori se nominato.

-     Fattibile  cioè  realizzabile  concretamente  dai  datori  di  lavoro  delle  imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi.

-     Funzionale all’esecuzione dell’opera ed atto a garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori.

 

E’ importante il richiamo all’art.3 del D.lgs.626/94 ( vedi anche il comma 1 dell’ articolo

8 del D.lgs.494/96 ), ovvero alla necessità di attingere alle innovazioni tecnologiche per ridurre i rischi già in fase di progettazione.

 

2.   Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi:

a)   l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1)   l'indirizzo del cantiere;

2)   la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

3)    una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b)  l'individuazione  dei  soggetti  con  compiti  di  sicurezza,  esplicitata  con l'indicazione   dei   nominativi   dell'eventuale   responsabile   dei   lavori,   del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei  nominativi  dei  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti,  in  riferimento  all'area  ed  all'organizzazione  dei  cantiere,  alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

 

Il  decreto  legislativo  626/94  nell’articolo  4  comma  2  specifica  che  in  esito  alla valutazione  dei rischi  il Datore di  Lavoro elabora un documento che contiene una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati nella valutazione stessa.

La formulazione è sostanzialmente diversa da quella contenuta nell’articolo 12  del D.Lgs.494/96 nel quale si indica che il P.S.C. contiene: l’individuazione, l’analisi e la valutazione  dei  rischi  finalizzata  all’individuazione  delle  conseguenti  procedure,

 

 


 

 

 

 

apprestamenti  e  le  attrezzature   atti  a  garantire  il  rispetto  delle   norme  per  la prevenzione degli infortuni spostando il baricentro del documento verso i suoi esiti.

Il punto c del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 222/03 si riferisce ad una relazione che concerne l’individuazione , l’analisi e la valutazione dei rischi concreti ovvero quelli che derivano specificatamente dalla situazione riscontrata nel cantiere in oggetto e lo differenziano dagli altri per le sue particolarità.

Si tratta evidentemente di individuare le possibili soluzioni specifiche  per costruire il progetto della sicurezza del cantiere quindi è possibile far riferimento all’esito di questa valutazione  sintetizzando il punto attraverso una relazione  che contiene l’esito della valutazione  dei  rischi  specifici  relativi  al  singolo  cantiere  ovvero  le  soluzioni  già risultanti dalla interazione con la progettazione, con particolare riferimento:

•       all'area ed all'organizzazione del cantiere;

•       alle interferenze fra le varie  lavorazioni;

•      alle lavorazioni.

 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

Dai  rischi  sopra  evidenziati  ci  spostiamo  alle  soluzioni  da  adottare  in  riferimento all’allestimento del cantiere ed alle lavorazioni necessarie per realizzare l’opera.

 

1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;

La   collocazione   urbanistica   ed   ambientale   del   cantiere   influisce   in   maniera determinante sulla sua organizzazione in funzione della presenza di mezzi logistici e di protezione collettiva. Ad esempio:

§           assistenza sanitaria

§           rete fognaria

§           acqua potabile

§           fornitura elettrica

§           calcestruzzo preconfezionato

§           …

 

2) all'organizzazione dei cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

La realtà imprenditoriale svolge sicuramente un ruolo importante nella scelta delle imprese  esecutrici  che  dovranno  comunque  essere  valutate  per  quanto  riguarda l’idoneità tecnico professionale dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

La conoscenza di questa da parte del CSP può comunque facilitare il lavoro del CSE anche in presenza di  una serie di subappalti, possibilmente previsti già in fase di pianificazione.

 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

In questo caso si fa riferimento alla eventualità di dover effettuare più lavorazioni contemporaneamente e nello stesso punto per cui è necessario intervenire sui rischi che transitano da una lavorazione all’altra e non sono stati analizzati nei singoli POS essendo impropri. Pertanto il CSP in questa eccezionale circostanza inserisce  nel P.S.C. alcuni elementi caratteristici del POS, quali i dispositivi di protezione individuale.

 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori                    autonomi,   come   scelta   di   pianificazione   lavori   finalizzata     alla sicurezza,   di  apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi   e  servizi   di protezione collettiva, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;

 

 


 

 

 

La regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di protezione collettiva deve consentire di:

q        individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

q        evitare la duplicazione degli allestimenti;

q        definire le modalità e le procedure di utilizzo;

q        stabilire chi li deve utilizzare e quando.

 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del  coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

Il CSP è chiamato ad esplicitare nel piano come intende  organizzare la cooperazione, il coordinamento, la reciproca  informazione; potrà quindi utilizzare  l’indicazione  dei momenti in cui effettuare le riunioni e dei soggetti che devono parteciparvi per rendere efficace la trasmissione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei processi da mettere in atto. Naturalmente l’articolazione sarà legata alla complessità dell’opera ed alla necessità di presidiarne le fasi critiche.

 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui  all'articolo  17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni; il P.S.C. contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

I servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori possono essere affrontati in tre modi:

1)   gestione comune delle emergenze (il CSP indica nel piano quanto previsto)

2)   gestione separata delle emergenze (il CSP indica nel piano la necessità che ogni ditta provveda per proprio conto; in questo caso dovrà essere previsto un paragrafo a parte per i lavoratori autonomi)

3)   il Committente o il Responsabile dei Lavori si avvale della facoltà, art.17 comma

4, di organizzare apposito servizio per la gestione delle emergenze  (il CSP

pianifica il servizio esplicitandolo nel P.S.C.)

 

i)  la  durata  prevista  delle  lavorazioni,  delle  fasi  di  lavoro  e,  quando  la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

L’individuazione delle fasi e sottofasi di lavoro è finalizzata a semplificare il compito del CSP in riferimento alla redazione del cronoprogramma dal quale risulta l’eventuale contemporaneità delle lavorazioni.

 

 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

 

3. II coordinatore per la progettazione indica nel P.S.C., ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al P.S.C. stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Le indicazioni contenute nel P.S.C. si renderanno necessarie soltanto in casi particolari caratterizzati   dall’esigenza   di   esplicitare   comunque   le   procedure   in   relazione all’accertato maggior rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A titolo puramente indicativo si riportano i seguenti casi:

 

•     lavorazioni ad alto contenuto tecnologico;


 

 

 

•     lavorazioni con materiali altamente nocivi o tossici;

•     lavorazioni con elevato numero di imprese coinvolte contemporaneamente;

•     lavorazioni effettuate in contesti ambientali particolarmente ostili;

 

4. Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Tutto  quello  che  può  essere  esplicitato  mediante  trasposizione   grafica,  tavole esplicative, planimetrie, sezioni, profilo altimetrico, schemi, relazioni, etc contribuisce a rendere più facile ed immediata la comprensione dei contenuti del P.S.C. quindi è opportuno  che  la  pianificazione   sia  sempre  accompagnata  da  rappresentazioni grafiche a scala opportuna.

 

5.  L'elenco  indicativo  e  non  esauriente  degli  elementi  essenziali  utili   alla definizione dei contenuti del P.S.C. di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

4.2.2 Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

 

 

1. In riferimento all'area di cantiere, il P.S.C. contiene l'analisi  degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

Risulta  evidente  l’importanza  della  conoscenza  dell’area  di  cantiere  per  poterne evidenziare i rischi. Nel caso di edilizia tradizionale si riscontra la prevalenza delle problematiche derivanti dalla viabilità, dalla logistica, dalle sottostrutture.

Quando si fa riferimento ad opere complesse è frequente lo  spostamento sui rischi indotti da frane, alluvioni, cavità e depositi sotterranei, presenza di siti archeologici.

Nel  caso  delle  grandi  opere  può  verificarsi  la  presenza  di  rischi  di  esplosione  o incendio per la presenza di gas naturale.

 

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; Rischi che dall'esterno vengono trasmessi al cantiere. Il caso classico è la presenza di una  linea  elettrica  aerea  in  media  tensione  che,  trovandosi  in  prossimità,  rende difficoltoso l’utilizzo dei mezzi di sollevamento.

Lo stesso problema è generato anche dalla prossimità di una linea ferroviaria o di una strada di grande comunicazione, ecc.

 

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere  possono comportare per l'area circostante.

Rischi   che   dal   cantiere   vengono   trasmessi   all’esterno.   Sono   rappresentati essenzialmente dalle emissioni di polveri, dal rumore e da sostanze inquinanti per la falda idrica .

Nel caso di allestimento del ponteggio lungo una pubblica via di un centro urbano si aggiungono quelli per la circolazione di uomini e mezzi di trasporto.

Ogni Comune dovrebbe disporre di un proprio regolamento per le emissioni sonore che consente autorizzazioni in deroga.

 

2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il P.S.C. contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.494  del  1996  e  successive  modificazioni, anche dei seguenti:

Vengono qui inseriti nuovi elementi di analisi che si aggiungono a quelli già elencati nell’articolo 12 comma 1 del Dlgs 494/96 ovvero:

a)   modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b)   protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c)   servizi igienico - assistenziali;

d)   protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del  cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e)   viabilità principale di cantiere;

f)    impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g)   impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h)   misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;


 

 

 

 

 

i)    misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l)    misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m)  misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n)   misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o)   misure  generali  di  sicurezza  da  adottare  nel  caso  di  estese  demolizioni  o manutenzioni,  ove  le  modalità  tecniche  di  attuazione  siano  definite  in  fase  di progetto;

p)   misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e  materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q)   disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

r)    disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, c.1, lettera c);

s)   valutazione,  in  relazione  alla  tipologia  dei  lavori,  delle  spese  prevedibili  per l'attuazione dei  singoli elementi del piano;

t)    misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

 

a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

La fornitura dei materiali è intesa anche come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio e deposito. Questa operazione è disciplinata nelle procedure di fornitura contenute  nel  P.S.C..  Le  procedure  riguarderanno  sostanzialmente  le  modalità  di accesso che generalmente vengono presidiate dal capocantiere.

Nel caso  in cui lo scarico comprenda anche la posa in opera (getto di calcestruzzo, pannelli,  travi  o  pilastri  prefabbricati,…  )  si  effettua  invece  una  lavorazione  da pianificare nel POS che deve redigere l’impresa fornitrice-esecutrice.

 

b) la dislocazione degli impianti di cantiere;

A titolo indicativo, oltre quelli elencati nell’art.12, si indicano i seguenti:

•     impianto di produzione del calcestruzzo;

•     impianto di lavorazione del ferro;

•     impianto di sollevamento materiali.

 

c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

A titolo indicativo si indicano le seguenti:

•     zona di scarico degli inerti;

•     zona di scarico del calcestruzzo;

•     zona di stazionamento dell’autopompa e/o autobetoniera (particolare attenzione dovrà essere riservata al caso in cui questi mezzi debbano sostare all’esterno dell’area  di  cantiere  con  la  delimitazione  della  zona  e  l’individuazione  di specifiche procedure);

•     zona di carico e scarico materiali di risulta.

 

d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

 

e)  le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali  con  pericolo  d'incendio  o  di esplosione.

Questi  depositi  sono  piuttosto  rari  nell’edilizia  tradizionale,  ma  possono  assumere dimensioni rilevanti negli interventi  di recupero edilizio nell’ambito di grandi opere a carattere architettonico o ambientale, ad esempio zone di deposito di grandi quantità di legname o di stazionamento di macchine operatrici.

 

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole  lavorazioni  in  fasi  di  lavoro  e,  quando  la  complessità  dell'opera  lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo


 

 

 

 

particolare   attenzione   oltre   che   ai   rischi   connessi   agli   elementi   indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

Vedi commento al comma 2.

 

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di elettrocuzione;

c) al rischio rumore;

d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

 

4. Per ogni elemento  dell'analisi  di cui ai commi 1, 2  e 3, il P.S.C. contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive  richieste  per  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  lavoro;  ove necessario,     vanno     prodotte     tavole     e     disegni     tecnici     esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Nel P.S.C., a questo proposito, dovremmo quindi trovare le seguenti indicazioni:

•     cosa deve essere fatto

•     quando  deve  essere   fatto  ( naturalmente  è  di  fondamentale  importanza rispettare la successione indicata)

•     chi lo deve fare

 

 

 

 

4.2.3 Art. 4 -  Contenuti  minimi  del  P.S.C.  in  riferimento  alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

 

In questo capitolo si affrontano le tematiche specifiche del coordinamento.

Il CSP si avvale dello sfasamento spaziale o temporale per neutralizzare i rischi che, in base ad esigenze costruttive e di progetto, transitano da una lavorazione all’altra.

Per lo stesso motivo ricorre ai dispositivi di  protezione  collettiva ed alle misure di prevenzione e protezione.

Solo per particolari situazioni di rischio il CSP indicherà l’utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale. Tali dispositivi saranno prevalentemente menzionati solo nei POS delle imprese esecutrici. La durata dei lavori e delle fasi di lavoro è prevista nel progetto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

 

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice    o    alla    presenza    di    lavoratori    autonomi,    e    predispone    il cronoprogramma dei lavori. Per  le opere rientranti nel campo di applicazione della    legge    11    febbraio    1994,    n.109    e    successive    modificazioni,    il cronoprogramma   dei   lavori   prende   esclusivamente   in   considerazione   le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma  delle  lavorazioni  previsto  dall'articolo  42  del  decreto  dei Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.

Il   cronoprogramma   dei   lavori   deve   essere   sempre   aggiornato   in   relazione all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche (ai lavori) intervenute; pertanto dovrà essere coerente con l’aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni (art.42 del DPR

554/99) e prendere in esame esclusivamente gli aspetti della sicurezza.

 

2.  In  riferimento  alle  interferenze  tra  le   lavorazioni,  il  P.S.C.  contiene  le prescrizioni operative  per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui

 

 

 

 

 

permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

3.  Durante  i  periodi  di  maggior  rischio  dovuto  ad  interferenze  di  lavoro,  il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione     dei   lavori,   delle   imprese   esecutrici   e                                              dei   lavoratori   autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di P.S.C. con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

E’ estremamente importante che il CSE consulti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali ai fini della sicurezza, soprattutto in queste fasi “critiche” del processo di costruzione.

La presenza del CSE sul cantiere non è mai direttamente citata nel testo quindi ogni quantificazione appare arbitraria.

La verifica periodica della rispondenza del piano all’andamento dei lavori e l’eventuale aggiornamento può attuarsi solo con dei sopralluoghi sul cantiere.

Il CSE dovrà quindi organizzare un calendario di presenze sul cantiere, in base alle fasi critiche ed all’esigenza di cadenzare le verifiche periodiche di compatibilità.

Si suggerisce che il numero minimo di visite che il CSE dovrà effettuare in cantiere sia pertanto correlato almeno al numero di fasi critiche risultanti dal cronoprogramma dei lavori.

I verbali di  sopralluogo redatti dal CSE possono costituire adeguamento al P.S.C. qualora siano parte integrante dello stesso. In tal caso i  suddetti verbali dovranno essere  portati  a  conoscenza  del  Committente  o  del  Responsabile  dei  Lavori  ed approvati qualora comportino modifiche ai patti contrattuali.

 

4.  Le  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di  apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il P.S.C. con i nominativi delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi  tenuti  ad  attivare  quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi  interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

L’integrazione  riguarda  i  nominativi  delle  imprese  e/o  lavoratori  autonomi  che partecipano a tutte le lavorazioni

 

 

 

 

 

4.3 CAPO  III -  Piano  di  sicurezza  sostitutivo  e  piano operativo di sicurezza

 

 

4.3.1 Art. 5 - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

 

1. II P.S.S., redatto a  cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene  gli stessi elementi del  P.S.C. di cui all'articolo 2, comma 2, con  esclusione della stima dei costi della sicurezza.

La  redazione  del  P.S.S.  è  obbligatoria  solo  per  i  lavori  compresi  nel  campo  di applicazione della legge 109/94 che non prevedono la redazione del P.S.C..

In questo caso la Stazione Appaltante è tenuta ugualmente ad indicare i costi della sicurezza  ricavati  dal   costo  delle  misure   preventive  e  protettive  finalizzate   alla sicurezza e salute dei lavoratori.

 

 


 

 

 

 

Art. 6- (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)

1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni,  in  riferimento  al  singolo  cantiere  interessato;  esso  contiene almeno i seguenti elementi:

Importante notare che fra i contenuti del POS non sono indicati né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ovvero il processo di valutazione e di individuazione dei rischi ma principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i rischi risultanti a livelli accettabili.

Tutto  questo  perché  il  Datore  di  Lavoro  deve  avere  già  provveduto  ad  attivare  il processo sia valutativo che migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs.626/94.

Il POS in realtà è  la  sicurezza programmata  al tempo determinato dalla durata dei lavori  relativi  ad  una  sola  opera  ed  è  inoltre  subordinato  alla  sua  pianificazione

(P.S.C.).

Si ricorda che il POS deve sempre essere formalizzato e che anche le imprese familiari devono redigerlo.

 

a)   i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

Le lavorazioni effettuate dai Lavoratori Autonomi, divenuti subaffidatari, sono indicate e specificate nel POS.

L’articolo 12 comma 3 del D.Lgs.494/96 prevede per gli stessi l’obbligo di rispettare le disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C. e nel POS dell’impresa.

4)  i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori  e,  comunque,  alla  gestione  delle  emergenze  in  cantiere,  del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

5)  il nominativo del medico competente ove previsto;

6) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

7) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;

8) il  numero  e  le  relative  qualifiche  dei  lavoratori  dipendenti  dell'impresa esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in  cantiere  per  conto  della stessa impresa;

 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c)  la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d)  l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

L’elenco  deve  riguardare  esclusivamente  le  attrezzature  e  le  opere  provvisionali

utilizzate nello specifico cantiere.

 

e)   l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f)    l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

In questo caso l’Impresa evidenzia la compatibilità della propria valutazione (esito) con le caratteristiche dello specifico cantiere.

 


 

 

 

Se la compatibilità sussiste allega l’esito del proprio rapporto di valutazione, altrimenti deve ripetere la valutazione.

 

g)  l'individuazione  delle  misure  preventive  e  protettive,  integrative  rispetto  a quelle  contenute  nel  P.S.C.  quando  previsto,  adottate  in  relazione  ai  rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Il Datore di Lavoro propone le misure che derivano dai rischi propri della lavorazione effettuata in questo cantiere.

Il CSE considera in questo punto la possibilità di integrazioni, anzi le auspica, non potendo spingersi ad un livello di dettaglio, proprio della stesura del POS, strettamente legato al momento in cui viene eseguita l’opera ed alle singole lavorazioni.

Si ricorda l’importanza del giusto livello di definizione del P.S.C. ovvero una definizione mai arbitraria ma sempre legata ad una diminuzione del rischio perché nel momento in cui l’ulteriore definizione non dovesse produrre un abbassamento del rischio sarebbe una arbitrario obbligo per l’impresa che complicherebbe sicuramente il lavoro del CSE. Al tempo stesso il giusto livello di definizione potrebbe consentire all’impresa l’utilizzo di proprie attrezzature senza essere costretta, senza ragioni di sicurezza, al nuovo acquisto  od  al  noleggio,  con  i  relativi  problemi  di  informazione,  formazione  ed addestramento delle maestranze.

 

h)  le  procedure  complementari  e  di  dettaglio,  richieste  dal  P.S.C.  quando previsto;

Devono  essere  dettagliate  le  procedure  menzionate  nel  P.S.C.  ai  sensi  dell’art.2

comma 3 descrivendo l’esecutività e l’operatività delle stesse.

 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

A titolo indicativo si propone un esempio di elenco:

•     quali Dispositivi di Protezione Individuale sono stati forniti ai lavoratori del

Cantiere;

•     quale protezione offrono;

•     quando si usano;

•     chi li fornisce;

•     quando li fornisce.

 

l)  la  documentazione  in  merito  all'Informazione  ed  alla  formazione  fornite  ai lavoratori occupati in cantiere.

La documentazione deve contenere le seguenti indicazioni in relazione alla mansione:

•     tipo di iniziativa informativa o formativa svolta;

•     contenuti e durata dei corsi;

•     nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato;

•     eventuale abilitazione ( i lavoratori al termine del corso sono ritenuti idonei a…).

 

2. Ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il P.S.S., quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

In questo caso il P.S.S. ed il POS possono far parte di un unico documento.

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.2 ALLEGATO l - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del contenuti dei P.S.C. di cui all'articolo 2, comma 2.

 

 

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;  armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi;  refettori;  locali  di  ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

 

2. Le  attrezzature  comprendono:  centrali  e  impianti  di  betonaggio;  betoniere;  gru; autogrù;  argani;  elevatori;  macchine  movimento  terra;  macchine  movimento  terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti  di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

 

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;

percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

 

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

 

 

 

 

4.3.3 ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.

 

 

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture  sotterranee  di  servizi;  altri  cantieri  o  insediamenti  produttivi;  viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

 


 

 

4.4 Stima dei costi della sicurezza

 

 

4.4.1 Premessa

 

Il D.P.R. 222/03, regolamento sui contenuti minimi dei piani di  sicurezza nei  cantieri temporanei o mobili,  in attuazione dell’art. 31, comma  1  legge  109/94,  di  seguito indicato come “Regolamento”, affronta all’art.7 quelli che sono i “costi della sicurezza”, individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell’opera da non assoggettare  a ribasso, offerto in fase di gara per l’aggiudicazione.

 

Viene data risposta cioè a due precise esigenze sempre più spesso rimarcate dai coordinatori nella fase di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento:

-     La  necessità  di  un  elenco  chiaro  e  preciso  di  quali  siano  le  voci  che effettivamente rientrano nei costi della sicurezza;

-     La certezza su quale debba essere il metodo di stima dei costi della sicurezza.

 

4.4.2 Voci rientranti nei costi della sicurezza

 

Per quel che riguarda la prima esigenza, il Regolamento fa chiarezza su quale sia il termine esatto da utilizzare e, successivamente, fornisce l’elenco dettagliato di quelle che sono le voci che effettivamente rientrano nella stima dei costi del P.S.C..

 

Nella parte iniziale delle definizioni, infatti, vengono fatte proprie dal Regolamento tutte quelle che sono state le indicazioni presenti nel D.Lgs. 494/96  e s.m.i e nella Legge

109/94 e s.m.i. in merito ai “costi della sicurezza”; per  chiarezza espositiva, nella successiva tabella sono riportati i riferimenti normativi e le relative definizioni che  la legislazione antecedente al DPR 222/03 dava per quel che riguarda la stima dei costi della sicurezza.

 

Tabella  1  –  Riferimenti  normativi  che  definiscono  l’obbligo  dei  “costi  della sicurezza”

 

Riferimento normativo               Voce          Definizione


D.Lgs.   494/96,   articolo   12, comma 1

 

D.Lgs.   494/96,   articolo   12, comma 1, lettera s)

 


Costi          […] nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti   al   ribasso   nelle   offerte   delle   imprese esecutrici.

Spese        Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi di piano.


Legge 109/94, articolo 31,             Oneri         […] i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.

 

Dalla tabella è possibile notare come la legislazione, evolvendosi nel tempo, non abbia prodotto una definizione omogenea del termine “costi della sicurezza”: il D.Lgs. 494/96, infatti, li definiva prima  “costi” e, successivamente, “spese”, mentre la  Legge 109/94 introduceva il termine “oneri”.

 

Il Regolamento, perciò, dovendo dare definizioni chiare e precise, introduce un nuovo termine,   omnicomprensivo   della   precedente   terminologia,   a   cui   fa   comunque riferimento,  e  che  permette  di  operare  scelte  univoche  in  materia:  “costi  della sicurezza”.

 


 

 

 

Questa  scelta  rende  possibile  l’utilizzo  della  frase  (nell’articolo  7  comma1  DPR

222/03): […] nei costi della sicurezza vanno stimati, […], i costi: […]; ovverosia tra tutti quelli  definiti  in  modo  non  univoco  dalle  precedenti  legislazioni  (“nei  costi  della sicurezza”),  debbano  essere  soggetti  a  stima  nel  P.S.C.  soltanto  “i  costi”  relativi all’elenco delle voci presenti nel citato articolo 7 del Regolamento.

In  questo  modo,  solo  i  “costi  della  sicurezza  così  individuati”  saranno  quelli  che, effettivamente, non dovranno essere soggetti a ribasso d’asta.

 

Non rientrano nei costi della  sicurezza da inserire all’interno del P.S.C. i cosiddetti

“costi generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del D.Lgs. 626/94 e   s.m.i.   delle   singole   imprese   esecutrici   (ad   esempio   i   DPI,   la   formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (vedi es.n.7)

Le motivazioni di questa esclusione sono di natura giuridica e tecnica.

 

4.4.2.1   Motivazioni di natura giuridica

Di natura giuridica poiché l’articolo 31, comma 2 della L.109/94 e l’art.12 comma 2 del D.Lgs494/96, pongono il Piano di sicurezza e coordinamento come parte integrante del contratto di appalto o di concessione, ovverosia lo equiparano, amministrativamente, ad un contratto d’opera.

 

Questo vuol dire che, per quel che riguarda lo specifico cantiere, è il Committente che indica attraverso il P.S.C. all’impresa appaltatrice come deve procedere per garantire la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  soprattutto  in  presenza  di  sovrapposizioni  od interferenze con altre imprese esecutrici presenti nell’area di lavoro.

 

La  conseguenza  di  questa  “ingerenza”  nelle  scelte  esecutive  dell’impresa  è  il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché  si  adegui e  sia conforme alle indicazioni progettuali del P.S.C..

 

Per la sicurezza, cioè, avviene il contrario di quanto normalmente accade nei contratti di appalto. La prassi, infatti, è quella per cui il Committente chiede all’impresa un manufatto  finito,  ma  è  poi  quest’ultima  a  decidere  le  modalità  esecutive  per  la realizzazione di quanto richiesto dal contratto; per quel che riguarda la sicurezza, è il Committente, tramite il documento di contratto P.S.C., predisposto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.494/96 e s.m.i., che indica all’impresa esecutrice le modalità procedurali e di coordinamento per garantire l’adeguato livello di prevenzione e protezione dai rischi delle lavorazioni nello specifico cantiere.

 

All’impresa  vengono  quindi  riconosciuti  solo  i  costi  derivanti  dal  P.S.C.,  cioè  dal contratto,   ma   non   quelli   generali   della   salute   e   sicurezza   (DPI,   formazione, informazione,  sorveglianza  sanitaria,  ecc.),  comunque  obbligatori  per  il  datore  di lavoro.

 

A conferma di questa impostazione contrattualistica per lo specifico cantiere, basti ricordare quanto previsto dal Regolamento per quel che riguarda i costi dei DPI.

 

Gli stessi sono regolamentati dal Titolo IV del D.Lgs. 626/94 e smi; pertanto, i datori di lavoro sono obbligati ex lege a dotare di idonei DPI i propri lavoratori.

 

Il criterio di idoneità dipende dalla specifica lavorazione che il soggetto deve svolgere. Ciò  non  toglie  che,  quando  quella  specifica  lavorazione  sia  interferente  con  altre

 


 

 

 

 

lavorazioni, il DPI possa risultare non più sufficiente per tutelare la sicurezza del lavoratore.

Per questo motivo, l’articolo 7, comma 1, lettera b) del DPR 222/03 prevede che, se nell’esercizio della discrezionalità tecnica fornita al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (per questo a norma usa il termine “eventualmente”), lo stesso noti come  un  determinato  DPI,  seppur  idoneo  per  una  specifica  lavorazione,  divenga inidoneo nel cantiere in quel momento, in quanto la lavorazione stessa interferisce con altra  lavorazione  simultanea,  lo  stesso  DPI  deve  essere  rimborsato  all’impresa  in quanto aggravio richiesto contrattualmente.

 

4.4.2.2   Motivazioni di natura tecnica

La motivazione di natura tecnica, invece, deriva dalla precisa scelta del legislatore di suddividere i piani di sicurezza in quello di coordinamento ed in quello operativo.

 

Il primo, il piano di sicurezza e coordinamento, è a carico della committenza.

Si occupa prevalentemente di quella che è la sicurezza generale del cantiere, delle sue caratteristiche  di  contesto  e  delle  peculiarità  costruttive  che  verranno  ad  essere realizzate;  particolare  attenzione  viene data a quello che è il coordinamento tra le diverse imprese esecutrici che parteciperanno a vario titolo al processo costruttivo.

 

La conseguenza del coordinamento saranno specifiche prescrizioni operative di piano, derivanti dal cronoprogramma dei lavori, che tratteranno le modalità di esecuzione in sicurezza  in  caso  di  interferenze  o  sovrapposizioni  (fasi  critiche  del  processo  di costruzione, ex art.12, c.1 D.Lgs. 494/96).

Queste   procedure,   essendo   “pianificate”   dalla   committenza,   dovranno   essere rimborsate alle imprese; queste ultime, ovviamente, avranno l’obbligo di adeguarsi ed adempiervi.

 

Di  tutt’altra  natura  è,  invece,  il  piano  operativo  di  sicurezza,  di  competenza  delle imprese esecutrici.

Il POS, per sua natura tecnico-giuridica, è complementare e di dettaglio del P.S.C.; ovverosia dà    concreta    attuazione    esecutiva    alle    prescrizioni    operative    di coordinamento predisposte dal P.S.C., i cui costi sono già stati riconosciuti dallo stesso piano.

 

Il POS, però, è anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa   previsto   dall’art.4   del                                      D.Lgs.   626/94;   questo   significa   che,       come dettagliatamente specificato dal Regolamento, quest’ultimo deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte dall’azienda.

Per questo tipo di scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), essendo obbligatorie per legge, quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verrà riconosciuto alcun costo dalla stazione appaltante.

 

4.4.3 Metodo di stima dei costi della sicurezza

 

Per quel che riguarda la seconda esigenza dei coordinatori, il Regolamento, sempre nell’articolo 7 comma 1, chiarisce come la stima debba essere: “analitica e per singola voce”.

 

Il metodo richiesto dal Regolamento, riprende esattamente quello del computo metrico, derivante cioè dalle analisi dei rischi del P.S.C. e relativo ad ogni singola voce prevista dal Coordinatore in fase di progettazione per quel che rigarda le prescrizioni operative.

 

 

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Per ogni singola voce, poi, la computazione economica può essere sia a corpo che a misura.

 

E’ però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere  alle opere  da realizzarsi descritte nel  P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche.

Il costo di  un ponteggio, ad esempio, può variare molto se montato in piano o su dislivelli, se la facciata è “liscia” o sono presenti terrazze, sporgenze, ecc.

Viene così  ad essere confermato il principio per cui una  progettazione di qualità  del P.S.C. (contestualità e dettaglio),  renderà sicuramente più agevole l’individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi.

 

Nell’esposizione  dei  costi,  inoltre,  è  preferibile  riportare  solo  le  voci  presenti  che costituiscono oggetto di stima, ed evitare voci non presenti (a costo zero), in modo da facilitare la lettura del P.S.C..

 

L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza”  previsto nel P.S.C. per l’opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto detto valore sarà liquidato alle stesse solo      in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto.

 

In  pratica,  le  singole  offerte  non  potranno  essere  più  comprensive  dell’opera provvisionale;  questa,  invece,  dovrà  essere  separatamente  stimata  e  far   parte inscindibile del P.S.C..

 

Per la stima dei costi di apprestamenti messi in opera, in assenza di elenchi o listini ufficiali, un metodo può essere quello del “nolo” per il periodo di utilizzo nel cantiere.

 

Si ricorda che:

-     i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui  il Coordinatore in fase  di progettazione richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti; altrimenti sono a carico del datore di Lavoro.

-     le  normali  attrezzature  di  cantiere  (betoniere  o  centrali  di  betonaggio, macchinari, seghe, piegaferri, impianti in genere ecc.), non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

 

4.4.4 Il dettaglio tecnico dei costi della sicurezza

 

Dal punto di vista tecnico, per meglio comprendere quanto prima esposto, nella tabella successiva viene riportato un esempio di come possa essere organizzata una stima dei costi della sicurezza, al pari di quanto avviene per i computi metrici; per ogni voce sono previste, oltre alle colonne di calcolo tradizionali, ulteriori colonne, nelle quali potranno essere  riportate  informazioni  integrative  che  agevolino  sia   il  Coordinatore  nel sistematizzare il suo lavoro ma anche le imprese esecutrici che leggeranno il piano, per poter chiaramente individuare quanto di loro competenza.

 

 


 

 

 

Tabella 2 – Esempio di “computo metrico” per i costi della sicurezza

 

Colonna 1          Colonna 2          Colonna 3   Colonna 4   Colonna 5   Colonna 6   Colonna 7


Voce Tipologia Codice

 

 

 

 

 

 


Descrizione dell’apprestamento, misura o procedura

 

Riferimento alla fase od alle fasi nel quale viene utilizzato/a

 

Riferimento ad eventuale elaborato grafico


Unità di misura

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quantità           Costo unitario (a misura)

 

 

 

 

 

 

 

 


Costo a corpo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Costo totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Non è inopportuno ricordare come la tabella proposta sia un esempio a puro  titolo indicativo;  l’obiettivo  è  dare  una  formulazione  base  da  poter  essere  utilizzata

(modificata) in base alla specificità del cantiere ed alle esigenze del caso.

 

Per  quel  che  riguarda  i  contenuti  della  tabella,  nelle  sezioni  successive  vengono riportate, assieme al testo originale del Regolamento, le indicazioni minime per meglio chiarire gli ambiti applicativi delle singole voci, e le loro caratteristiche tecniche.

Le sezioni specificano, per ogni singolo comma previsto dall’articolo 7 del DPR 222/03, quali siano  i costi della sicurezza  da computare nel P.S.C.; alle  specifiche tecniche segue un esempio operativo in cui vengono esplicitati fattivamente i  concetti prima espressi dal punto di vista normativo.

Gli esempi, ovviamente, non sono esaustivi  della notevole casistica presente nella progettazione della sicurezza nei cantieri, ma solo uno strumento di chiarimento delle dinamiche tecniche da riportare in termini economici.

Le sezioni sono concluse con una tabella di sintesi su quelle che sono le indicazioni generali sui singoli elementi componenti un cantiere, specificando quali rientrano e quali non rientrano nella categoria dei costi della sicurezza.

Anche  in   questo  caso  è  opportuno  ribadire  come  la  stima  dei  costi  trattata successivamente faccia riferimento a quei  cantieri ove sia prevista la redazione del P.S.C. ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; la stima, inoltre, deve considerare tutta la durata   delle   lavorazioni   previste   nel        cantiere,   indipendentemente   dai                                   suoi frazionamenti.

 

A) Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C. (Articolo 7, comma 1, lettera a)). Nell’articolo   1,   comma   1,   lettera   c)   del   DPR   222/03   vengono   definiti   come apprestamenti tutte quelle opere necessarie  ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello  specifico, poi, nell’Allegato 1,  comma 1 del DPR 222/03 sono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati per chiarezza espositiva:


o        Ponteggi;

o        Trabattelli;

o        Ponti su cavalletti;

o        Impalcati;

o        Parapetti;

o        Andatoie;

o        Passerelle;

o        Armature delle pareti degli scavi;

o        Gabinetti;

o        Locali per lavarsi;

o        Spogliatoi;

o        Refettori;

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

o        Locali di ricovero e riposo;

o        Dormitori;

o        Camere di medicazione;

o        Infermerie;

o        Recinzioni di cantiere.

 

Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del P.S.C.. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve essere stimato nella  sua interezza come costo della sicurezza; non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza.

 

Per quel che riguarda,  invece, gli  elementi di  cantiere come, ad esempio, refettori, locali  di  ricovero  e   dormitori,  questi  debbono  essere  previsti  in  relazione   alle caratteristiche  del  cantiere,  e  non  in  forma  automatica.  In  un  cantiere  urbano, tendenzialmente, non vi è bisogno di refettori o di dormitori; al contrario, in un cantiere per infrastrutture, posizionato lontano dai centri urbani, e con cicli di lavorazione di 24 ore, necessità di questi apprestamenti.

 

La  quantificazione  degli  apprestamenti  dovrà  seguire  le  procedure  ordinarie  del computo metrico; ad esempio, un ponteggio  o l’armatura delle pareti degli scavi è quantificata in metri quadri, mentre elementi come gabinetti o camere di medicazione per singole unità impiegate.

Come  già  specificato   prima,  il  metodo  preferenziale  per  la   stima  dei   costi  di apprestamenti  può  essere  quello  del  nolo  mensile,  rapportato  alla  durata  della presenza degli stessi all’interno del cantiere, così come stimato dal cronoprogramma dei lavori.

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.1  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

 

Oltre  a  quanto  riportato  nell’Allegato  1  del  Regolamento,  in  quanto  elenco  non

esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci:

-          Ponte a sbalzo;

-          Puntellamenti;

-          Delimitazione aree;

-          Castello di tiro;

-          Castello  di carico;

-          Lavabi specifici in presenza di rischi particolari.

 

B) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti (Articolo 7, comma

1, lettera b)).

 

Nell’articolo  1,  comma    e)  del  DPR  222/03  sono  definite  le  misure  preventive  e protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione   collettiva  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di  pericolo,  a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

 

Nell’articolo 40, comma1 del D.Lgs. 626/94, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza

 


 

 

 

 

o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo  se  il  Coordinatore  in  fase  di  progettazione  li  prevede  per  poter  operare  in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.

Se non vi è l’interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla  sola impresa sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

 

Al   pari   dei   dispositivi   di   protezione   individuale,   le   attrezzature   di   cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine  movimento  terra,  macchine  movimento  terra  speciali  e  derivate,  seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

 

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel P.S.C. specifici apprestamenti (ponteggi, impalcati, parapetti, ecc.), la stima di questi avverrà al pari di quanto specificato nel  punto precedente, ovverosia con  la metodologia del computo metrico, preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N. 2  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

 

Questa fase è in diretta correlazione alla programmazione prevista dal P.S.C.; pertanto

sia  le  misure  che  i  DPI  eventualmente  necessari  saranno  individuati  nello  stesso

P.S.C..

 

Nella colonna 2 della  tabella 2 precedentemente presentata come esempio, andrà pertanto inserita:

-     Indicazione della misura protettiva e preventiva;

-     Indicazione del tipo DPI.

 

C)  Gli  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  gli impianti  antincendio,  gli  impianti  di  evacuazione  fumi  (Articolo  7,  comma  1, lettera c)).

 

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

 

Gli  impianti  antincendio  devono  intendersi  come  quelli  temporanei  necessari  alla protezione  del  cantiere,  e  non  quelli  facenti  parte  stabilmente  dell’edificio  o  della struttura oggetto dei lavori.

 

Gli  impianti  di  evacuazione  fumi  devono  intendersi  quelli  temporanei  necessari  a proteggere  le  lavorazioni  che  si  svolgono  in  cantiere,  e  non  quelli  facenti  parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dell’intervento.

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.3  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

 

 

 


 

 

 

Dovrà essere riportata la stima degli impianti (a corpo) necessari alla  protezione  del cantiere e non dell’opera.

Nella colonna 2 della tabella 2 come esempio, pertanto, andrà inserito:

o        Impianto di terra;

o        Impianto di protezione scariche atmosferiche;

o        Impianto antincendio;

o        Impianto evacuazione fumi.

 

 

 

D) I mezzi e servizi di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera d).

 

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’Allegato I, comma 4 del Regolamento:

o        Segnaletica di sicurezza

o        Avvisatori acustici

o        Attrezzature per il primo soccorso

o        Illuminazione di emergenza

o        Mezzi estinguenti

o        Servizi di gestione delle emergenze

 

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.

I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno  di  questa  voce,  non  debbono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo  degli  impianti  antincendio.  Sono  voce  separata  se  però  previsti  a  supporto dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare.

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.4  dell’Appendice  I   alle presenti linee guida.

 

 

 

E) Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza

(Articolo 7, comma 1, lettera e)).

 

Nell’articolo 1, comma 1, lettera b), sono definite come  procedure le modalità  e le sequenze stabilite per  eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.

 

Le  procedure,  per  essere  considerate  costo  della  sicurezza,  debbono  essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste  dal  P.S.C.  per  specifici  motivi  di  sicurezza  derivanti  dal  contesto  o  dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se  la procedura comporta   la   costruzione   di   elementi  come,  ad  esempio,  passerelle,  andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono  essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a).

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.5  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

Anche questa fase è in diretta correlazione con i contenuti del P.S.C., e pertanto le procedure saranno individuate all’interno di questo documento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nella  tabella  precedentemente  presentata  come  esempio,  pertanto,  andrà  inserita

l’indicazione della procedura precedentemente individuata.

 

 

 

F) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (Articolo 7, comma 1, lettera f)).

 

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma  e da specifiche  prescrizioni  del  P.S.C.,  non  può  essere  considerato  come  costo  della sicurezza;   questo   perché   le   imprese   sono   preventivamente   a   conoscenza dell’organizzazione  temporale  delle  lavorazioni,  ricevendo  il  P.S.C.  prima   della formulazione delle offerte.

 

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora  per essere   realizzato   richieda   specifici   apprestamenti,   procedure   o   misure   di coordinamento;    sono    questi    ultimi    tre    elementi    (apprestamenti,    procedure, coordinamento)  a  divenire  costo,  e  non  lo  sfasamento  spaziale  di  per  sé.  Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi   ultimi   dovranno   essere   inseriti   nello   specifico   capitolo   proprio degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a)).

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.6  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

 

Durante la programmazione dei lavori, prevista nel P.S.C., saranno individuati quelle

fasi che richiederanno uno sfasamento spaziale o temporale per evitare rischi reciproci. Nella  tabella  andrà  pertanto  inserita  l’indicazione  dell’intervento  finalizzato  alla sicurezza.

 

 

 

G)  Le  misure  di  coordinamento  relative  all’uso  comune  di  apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi  di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera g)).

 

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di  protezione collettiva.

 

In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad  attuare  specifiche  procedure  di  coordinamento,  come  riunioni  di  cantiere,   o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.

 

Su  questo  specifico  punto  si  veda  l’esempio  esplicativo  N.7  dell’Appendice  I  alle presenti linee guida.

 

 

L’allegato 1 elenca quali sono gli “apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva”

Molte di queste sono spesso utilizzate da più soggetti all’interno del cantiere e tale fatto contribuisce ad aumentare il rischio già presente.

In tabella  dovranno essere indicate sia  le misure necessarie a garantirne l’utilizzo comune (in sicurezza) sia le modalità di diffusione, condivisione e verifica delle stesse.

 


 

 

 

 

Si segnala un esempio di misura  di coordinamento che  potrebbe avere un’incidenza sui costi:

 

 

-     Tempo impiegato per effettuare riunioni di coordinamento.

 

Per ognuna delle voci prima riportate, è opportuno ricordare che la stima dei costi deve considerare  e  comprendere  la  posa  in  opera,  la  permanenza  (manutenzione  ed ammortamento) ed il successivo smontaggio.

 

L’analisi della stima dei costi, inoltre, dovrà essere orientata alle seguenti  verifiche:

§        assenza di voci che non abbiano attinenza con il cantiere o con il P.S.C.;

§        congruità economica delle singole voci riportate.

 

 

 

 

4.4.5 Gli  aspetti  amministrativi  e  procedurali  dei  costi  della sicurezza

 

Una  volta  definiti  quelli  che  sono  gli  aspetti  tecnici  e  legali  relativi  ai  costi  della sicurezza,  è  opportuno  affrontare  alcune  problematiche  di  tipo  amministrativo  e procedurale inerenti le gare di appalto ed i relativi obblighi per le  amministrazioni pubbliche e le imprese offerenti.

 

4.4.5.1   Evidenziazione degli oneri

L’articolo 31, comma  2 della Legge 109/94  e ss.mm.ii., pone l’obbligo alle stazioni appaltanti di “evidenziare” tutti gli oneri della sicurezza nei bandi di gara, e di far si che tutti questi, nessuno escluso, non vengano ribassati. Il testo completo così recita:

 

Il piano di  sicurezza e di coordinamento […]  ovvero il piano di sicurezza sostitutivo

[…], nonché il piano operativo di sicurezza […] formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”.

 

Il testo di legge prima riportato pone il problema di una corretta interpretazione di cosa debba effettivamente intendersi con il termine “evidenziare” gli oneri relativi ai piani di sicurezza (coordinamento; operativo; sostitutivo).

Non è inopportuno sottolineare come questa  interpretazione della “ratio” legislativa debba  essere  coerente  con  gli   specifici  dettami  in  materia  del   Regolamento, successivo alla legge sugli appalti pubblici.

 

Come già chiarito nei precedenti capitoli, per quel che riguarda gli oneri (costi) derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, vi è piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici  ed  il  Regolamento.  Di   conseguenza,  nel  caso  del  P.S.C.,  il  termine

“evidenziare” è presto chiarito: esso coincide con le seguenti fasi procedurali:

-     Stimare i costi delle voci previste dal Regolamento all’articolo 7, comma 1.

-     Evidenziare il valore complessivo dei costi nel bando di gara;

-     Esclude i costi dal ribasso delle offerte.

 

Meno chiaro, invece, è il senso del termine “evidenziare” quando si passa agli oneri relativi ai piani di operativi di sicurezza; non si riscontra, cioè, piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici ed il Regolamento.

 

 

 


 

 

 

 

E’ però possibile chiarificarne il senso semplicemente seguendo la logica sequenziale delle procedure sino ad ora descritte; infatti:

-     i costi relativi allo specifico  cantiere (comprese sovrapposizioni ed interferenze) sono stati già stimati dalla pubblica amministrazione (P.S.C.) e messi in evidenza nel bando di gara per sottrarli al ribasso;

-     rimangono da evidenziare, quindi, solo gli oneri (costi) relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le singole lavorazioni, ma anche quelli relativi all’organizzazione stessa dell’impresa;

-     l’amministrazione pubblica ha solo  l’obbligo di  “evidenziarli”, ma non di stimarli analiticamente, essendo questi oneri di competenza delle singole imprese;

-     mettere in evidenza questi oneri (costi) ha sempre lo scopo di non porli al ribasso, al fine di evitare comportamenti scorretti delle imprese  nella formulazione delle offerte.

 

Questa  sequenza  fa  luce  sul  fatto  che  le  amministrazioni  pubbliche,  per  porre  in

“evidenza” gli oneri della sicurezza diversi da quelli stimati analiticamente dal P.S.C., dovranno obbligare le imprese in gara ad “evidenziare” suddetti oneri all’interno della formulazione propria offerta.

 

In questo  modo la stazione appaltante potrà controllare che non  vi sia stato alcun ribasso da  parte delle  imprese offerenti su quelli  che  sono gli oneri che  la legge obbligatoriamente attribuisce alle stesse.

 

Nello specifico l’impresa, in sede di presentazione dell’offerta, avendo  un obbligo  ex lege di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori – oltre che l’obbligazione contrattuale di rispettare le scelte progettuali del P.S.C. – non ha la possibilità di porre a ribasso la parte delle proprie spese che assolvono a quella funzione.

In sede di valutazione dell’offerta l’amministrazione aggiudicante potrà così esprimere parere  sulla congruità e sulla correttezza delle summenzionate spese in relazione al prezzo complessivo offerto dall’appaltatore.

 

L’esempio più significativo di questa diversità di stima degli oneri (costi; spese) della sicurezza in una gara d’appalto, e la loro conseguente evidenziazione, può essere preso da uno degli elementi più rappresentativi della cultura tecnica della prevenzione: i dispositivi di protezione individuali (DPI).

Questi sono regolamentati dal titolo IV del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.; pertanto, i datori di lavoro sono obbligati  ex lege a dotare di idonei DPI i propri lavoratori. In questo caso, dovrà essere l’impresa a parametrizzare la spesa dei DPI all’interno della propria offerta,  ed  a  evidenziare  come  questa   spesa  non   abbia  subito  ribassi   nella formulazione del prezzo finale della proposta presentata nella gara.

 

Il criterio di idoneità, però, dipende dalla specifica lavorazione che il soggetto deve svolgere;  questo  significa  che  quando  quella  lavorazione  è  interferente  con  altre lavorazioni,  il DPI potrebbe risultare non più sufficiente per tutelare la sicurezza  del lavoratore.

Per questo motivo, l’articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento prevede che, se nell’esercizio della discrezionalità tecnica fornita al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (la norma, infatti, usa il termine “eventualmente”), lo stesso noti come una sovrapposizione od interferenza richieda l’uso di DPI diversi da quelli normalmente utilizzati nelle singole lavorazioni, questi ultimi debbano essere rimborsati all’impresa, in quanto aggravio richiesto contrattualmente dal P.S.C..

 

 

 

 


 

 

 

 

Le spese generali dell’impresa

Quanto trattato nella precedente sezione chiarisce la necessità per le amministrazioni pubbliche di:

1) chiedere esplicitamente nel bando di gara che le imprese offerenti evidenzino:

- i propri oneri (spese) per la sicurezza, cioè tutto quello che non è stato stimato dal P.S.C.;

- l’assenza di ribassi sugli oneri (spese) per la sicurezza;

2) controllare le singole offerte delle imprese per verificare:

- la congruità e la correttezza degli oneri messi in evidenza;

- l’assenza di ribassi sui costi della sicurezza.

 

In questo quadro spesso è stato posto il dubbio se alcuni degli oneri (spese) che le imprese devono affrontare all’interno del piano operativo di sicurezza, in specifico quelle assimilabili alle  spese generali, possano essere incluse, differentemente dalle altre, nei costi ribassabili in sede di offerta.

La risposta è tassativamente negativa: nessun onere (costo, spesa) per la sicurezza può essere oggetto di ribasso.

Questo perché:

-     la non ribassabilità di qualsivoglia onere per la sicurezza è quanto disposto dal già citato articolo 31 comma della Legge 109/94 e ss.mm.ii. ([…]i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta”.);

-     gli oneri della sicurezza assimilabili a spese generali3, pur essendo tali (con ogni conseguenza  in  materia  di  quantificazione  e  rischio),  restano  e  sono  sempre obbligatori per le imprese ex lege, in quanto cioè imposti da norme giuridiche (vedi, ad esempio, D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.); di conseguenza, non sono assoggettabili al principio del ribasso.

 

Questa condizione di non ribassabilità è coerente, inoltre, con quanto specificato prima in merito alla necessità per le pubbliche amministrazioni di obbligare le imprese  ad

“evidenziare” gli oneri della sicurezza nell’offerta finale; l’obiettivo primario, infatti, è quello di controllare la congruità e la correttezza dell’offerta, ed evitare comportamenti anomali o speculativi delle imprese utilizzando proprio i costi della  sicurezza, anche quando questi ultimi siano assimilati alla categoria della “spese generali”.

 

I prezziari regionali per la sicurezza

Uno strumento molto importante che le imprese possono utilizzare per una propria corretta stima delle spese (oneri) della sicurezza in una gara d’appalto sono gli specifici prezziari della sicurezza realizzati da alcune regioni italiane.

 

Grazie a questi prezziari, in cui spesso sono esplicitati anche i valori percentuali di incidenza delle spese generali per la sicurezza all’interno delle singole voci d’opera, le imprese potranno formulare con  chiarezza il valore delle  spese a cui sono obbligate per la protezione dei lavoratori, mettendo poi in evidenza l’assenza di ribassi.

 

Al contempo le amministrazioni pubbliche, in fase di valutazione delle offerte, sulla base dei predetti prezziari regionali sui costi  della sicurezza, potranno giudicare in modo organico e coerente la  congruità delle offerte delle imprese, così come anche l’assenza di ribassi su quelle specifiche voci.

 

 

 

 

 

 

3 E’ opportuno evidenziare come nella legislazione nazionale non esista nessuna specifica definizione terminologica di “spese generali”.


 

 

 

Costi della sicurezza e Piano di sicurezza sostitutivo

Ultimo elemento da chiarire è quello relativo agli oneri dei piani di sicurezza sostitutivi

(P.S.S.).

 

Questa situazione presenta molte analogie con quella precedente; la legislazione, infatti, richiede alle imprese la redazione  del P.S.S., fatto salvo però lasciare  alla stazione appaltante la  questione degli oneri (costi) della  sicurezza. In tutto questo rimane inalterato l’obbligo per la pubblica amministrazione di “evidenziare” gli oneri

(costi) della sicurezza e di non porli al ribasso d’asta.

 

Anche  questo  quadro  procedurale,  apparentemente  contraddittorio,  diviene  però operativamente più semplice se posto all’interno della “ratio” della legislazione.

 

Gli appalti  pubblici che non sottostanno agli  obblighi di  nomina dei coordinatori (e conseguente  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento)  sono,  di  fatto, interventi di piccola entità in cui, normalmente, o vi è la presenza di un’unica impresa o comunque sono al di sotto della soglia dei 200 uomini/giorno senza la presenza  dei rischi particolari dell’Allegato II al D.Lgs.494/96 e s.m.i.

La conseguenza tecnica è che in questa tipologia di interventi sono prevalenti i rischi derivanti   dalle   singole   lavorazioni   piuttosto   che   dalle   interferenze   o                                       dalle sovrapposizioni;   queste   ultime,   qualora   dovessero   verificarsi,   sono   comunque facilmente individuabili, vista la limitatezza dimensionale ed esecutiva dei cantieri in oggetto.

 

Le  pubbliche  amministrazioni,  dunque,  anche  in  assenza  di  piano  di  sicurezza  e coordinamento, possono agevolmente “evidenziare” gli oneri della sicurezza.

 

In questo caso un grosso aiuto tecnico può venire proprio dai prezziari regionali sulla sicurezza menzionati nella sezione  precedente; questi ultimi, infatti, consentono  alla stazione appaltante di definire per ogni singola lavorazione la componente economica legata alla protezione ed alla prevenzione della salute dei lavoratori.

L’uso dei predetti prezziari, inoltre, consente all’impresa, ancora una volta, di formulare la  propria  proposta  esclusivamente  sui  mezzi  d’opera  per  realizzare  l’intervento, avendo già la stazione appaltante escluso  dal ribasso  i  costi della  sicurezza, che successivamente saranno riconosciuti all’esecutore delle opere.

 

 

 

4.4.5.2   Modifiche al P.S.C. di cui all’art.31 c.2-bis della L.109/94 e s.m.i.

Le imprese appaltatrici, sia prima dell’inizio dei lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni4 o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa e migliorare la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

 

Nel caso di accertate carenze del piano di sicurezza e coordinamento, il committente, valutata l’esattezza e la congruità delle proposte di modifica, ha l'obbligo di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e di riconoscere eventuali maggiori costi.

 

 

 

 

4 E’ opportuno evidenziare quanto riportato all’art.12 comma 5 del D.Lgs.494/96 e s.m.i., dove si tratta solo di integrazioni  e non  di modifiche  vere  e proprie; in questo caso le integrazioni possono comunque essere intese  come un cambiamento del P.S.C. a patto che  comportino una soluzione migliorativa ai fini della sicurezza nel cantiere.


 

 

 

 

APPENDICE I

 

ESEMPI 5  DI COSTI DELLA SICUREZZA PER SINGOLI PUNTI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DPR 222/03

 

 

 

ESEMPIO N.1 (Articolo 7, comma 1, lettera a))

 

Il cantiere prevede:

-     nel lato nord il rifacimento della facciata di un fabbricato e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento della coibentazione termica della falda;

-     nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole),

-     nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria). Il P.S.C. prevede:

-     per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda;

-     per il lato sud la parapettatura della falda;

-     per il lato ovest una piattaforma sviluppabile.

Il ponteggio della facciata nord e  la parapettatura della falda sud sono costi della sicurezza essendo questi elementi catalogabili nella voce “apprestamenti”.

La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è un costo della  sicurezza essendo catalogabile  nella  voce  “attrezzatura”;  sono  invece  costi  della  sicurezza  tutti  gli

“apprestamenti” necessari alla  sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione   temporanea   dell’area   di   stazionamento                            del   mezzo   e   la   relativa cartellonistica di sicurezza).


 

 

DESCRIZIONE

 

Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato, compreso il trasporto, il montaggio e lo


                                                              

DIMENSIONI                                 DIMENSIONI                                                          u.m.           u.m.   lunghezza      larghezza      h       u.m.

 

 


 

QUANTITA'

 

 

 


 

 

PREZZO

UNITARIO     IMPORTO

 

 


 

NOLO

 

 

 


smontaggio                                                1           14,00                       10,00    mq            140,00               7,23      1012,20

Parapetto provvisorio da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180

cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di  legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo

dell'autopiattaforma.                                   1           14,00                                    m                14,00               8,78        122,92

Delimitazione area di lavoro con paletti mobili, di diametro mm 50, posto su base in moplen,e cemento, disposti a distanza di due metri, e catena in moplen bicolore

(bianco/rossa). Dimensioni

dell'anello mm 5x30x50     1              20,00       m             20,00       1,81         36,20   trimestrale

Lampeggiatore automatico crepuscolare a luce gialla intermittente completo di

batteria                                                                                                                                            cad.                     5               0,77            3,85    mensile

Cartello di avvertimento, in lamiera, rifrangente, per cantieri stradali o in prossimità di

strade. Triangolare, lato mm

600.                                                                                                                                                 cad.                     3               1,03            3,09    mensile

 

 

 

5  I prezzi riportati negli esempi sono a titolo esemplificativo

 

Pag. 36


 

 

 

 

ESEMPIO N.2 (Articolo 7, comma 1, lettera b))

 

Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

-     sabbiatura delle travi in legno del soffitto;

-     realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi  (travi  sopra,  tracce  sotto),  ma  soprattutto  per  la  presenza  delle  polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella  del taglio delle murature interessate da impianti.

Il P.S.C. prevede l’utilizzo di speciali DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, nonostante la presenza di polveri che non rientrano nei rischi ordinari dell’impresa che realizza le tracce per gli impianti.

L’uso dei DPI per ridurre i rischi d’interferenza deriva da una precisa richiesta della committenza che, per garantire tempi rapidi di conclusione del cantiere, ha chiesto al coordinatore  di  progettare  adeguate  soluzioni  di  sicurezza  al  fine  di  permettere l’esecuzione in contemporanea delle due fasi  esecutive, tendenzialmente tra di loro non compatibili.

A  questo  scopo  il  Coordinatore  definisce   all’interno   del  P.S.C.  una  specifica prescrizione operativa in cui obbliga le imprese che dovranno eseguire le tracce degli impianti termici ed elettrici a dotare i rispettivi lavoratori di adeguati DPI (maschere con filtro), idonei a permettere l’esecuzione di suddette lavorazioni anche in presenza della polvere derivante dalla sabbiatura.

Normalmente i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso il costo dei DPI  viene  calcolato  come  costo  poiché  la  richiesta  di  esecuzione  delle  tracce  in contemporanea  con  la  sabbiatura  obbliga  il  Coordinatore  per  la  progettazione  a richiedere  nel  P.S.C.  l’adozione  di  DPI  non  previsti  nella  normale  dotazione  di sicurezza delle imprese che eseguono queste lavorazioni, cioè a dire proprio come previsto dal comma: “DPI per lavorazioni interferenti”.


 

 

DESCRIZIONE

Semimaschera con filtri combinati per polveri, gas, e vapori, completa di ricambi.


DIMENSIONI                     u.m.

u.m.   lunghezza    larghezza       h

 

 


 

QUANTITA'

 

 

 


 

PREZZO

UNITARIO     IMPORTO

 

 


 

NOLO

 

 

 


(UNI EN 140)                                                                                                                                 cad.                     5               0,76            3,80    mensile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ESEMPIO N.3 (Articolo 7, comma 1, lettera c))

 

Il cantiere prevede la costruzione di un’area sotterranea dedicata al parcheggio delle automobili.  La  lavorazione  della  coibentazione  termica  all’ultimo  dei  piani  inferiori, assieme all’uso di flessibili per tracce degli impianti e  la  presenza di vernici e  colle, comporta un aria tossico-nociva, non adatta alle lavorazioni, soprattutto perché a quel livello non vi è sufficiente ricambio  di aria. Per permettere l’esecuzione dei lavori in contemporanea, e garantire un idonea qualità dell’aria, il coordinatore prevede  nel P.S.C. l’installazione di un impianto temporaneo per l’evacuazione  dei fumi e  delle polveri. Questo impianto temporaneo è un costo per la sicurezza del cantiere.


 

 

 

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

u.m.

QUANTITA’

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

NOLO

u.m.

lunghezza

larghezza

h

Rilevatore portatile di gas o vaporti tossici.

 

 

 

 

cad.

3

8

24,00

mensile

Rilevatore della percentuale di ossigeno

 

 

 

 

cad.

1

20

20,00

mensile

Elettroventilatore portatile, antideflagrante,carrellabile, 1 fase, 115/230v, 2400 m3/h, completo di supporto, interruttore acceso/spento e protezione motore.

 

 

 

 

cad.

3

250,50

751,50

 


 

 

 

 

ESEMPIO N.4 (Articolo 7, comma 1, lettera d))

 

Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell’ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve continuare ad essere operativa. Durante  la  fase  di  demolizione  viene  disattivato  l’impianto  antincendio  dell’ala  da ricostruire. Dato che la necessità di prevenzione dell’incendio deve rimanere inalterata, per la fase di cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti che serva la parte dove si svolgono le lavorazioni, con la funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere. Ad una delle imprese il P.S.C. assegna il compito di presidiare l’area del cantiere con una squadra antincendio,  che  dovrà  essere  presente  sino  alla  riattivazione  totale  dell’impianto antincendio dell’intera ala ospedaliera.

La  rete  di  segnalatori  ed  i  mezzi  estinguenti,  assieme  alla  squadra  antincendio, saranno costo della sicurezza del cantiere;  i segnalatori ed i mezzi estinguenti si calcoleranno in base al nolo degli stessi, mentre la squadra antincendio sulla base del costo uomo.


 

 

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

u.m.

QUANTITA’

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

NOLO

u.m.

lunghezza

larghezza

h

Estintore carrelato a CO2 omologato (DM 20.12.1992), compresa manutenzione periodica prevista per legge.

Capacità Kg 30.

 

 

 

 

cad.

25

15,49

387,25

mensile

Estintore carrelato a polvere omologato (DM 20.12.1992), compresa manutenzione periodica prevista per legge.

Capacità Kg 30.

 

 

 

 

cad.

15

5,16

77,40

mensile

Rilevatore portatile di gas o

vapori tossici..

 

 

 

 

cad.

2

24

48,00

mensile

Rilevatore di gas infiammabili

 

 

 

 

cad.

5

19,11

95,55

mensile

Rilevatore della percentuale di

ossigeno

 

 

 

 

cad.

5

16,5

82,50

mensile

Squadra antincendio composta

da N° 3 uomini

1

 

 

 

cad.

1

50

50,00

giornaliero

Carrello di avvertimento di pericolo in alluminio, triangolare. Lato mm 350

 

 

 

 

cad.

10

0,06

0,60

mensile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ESEMPIO N.5 (Articolo 7, comma 1, lettera e))

 

Dovendo operare su tutti i lati dell’isolato, nel cantiere è prevista la presenza di due grù, a specifico servizio delle relative aree, in cui opereranno però imprese diverse, con funzioni diverse.

La  notevole  altezza  del  corpo  di  fabbrica  dell’isolato  non  permette  la  visione contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue, e servendo imprese diverse con funzioni diverse.

Questa organizzazione delle gru implica una forte interferenza tra di loro, soprattutto tra imprese operanti a terra e la movimentazione di carichi sospesi nel cantiere.

Al fine di ridurre i rischi viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra.

Il costo dell’operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle grù in sovrapposizione, è un costo della sicurezza.


 

 

 

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

u.m.

QUANTITA’

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

NOLO

u.m.

lunghezza

larghezza

h

Operatore per coordinamento a terra della movimentazione dei carichi sospesi e delle fasi lavorative.

1

 

 

 

giorno

15

10

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ESEMPIO N.6 (Articolo 7, comma 1, lettera f))

 

Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

-     sabbiatura delle travi in legno del soffitto;

-     realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi  (travi  sopra,  tracce  sotto),  ma  soprattutto  per  la  presenza  delle  polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella  del taglio delle murature interessate da impianti.

Il P.S.C. prevede uno sfasamento spaziale, ovverosia l’isolamento della stanza in cui verrà svolta l’operazione di sabbiatura, sino alla conclusione della stessa, al fine di limitare le polveri all’interno dell’area delimitata, permettendo alle altre lavorazioni di svolgersi nelle stanze contigue.

Il coordinatore ha previsto nel P.S.C. che l’isolamento della stanza debba essere realizzato con pannelli contro la  polvere e fogli di plastica; il costo di questi  due elementi (pannelli, plastica) diviene costo della sicurezza  per sfasamento spaziale, computato in metri quadri di materiale impiegato per isolare la stanza.

Il computo di questi elementi dovrà rientrare nell’apposito capitolo degli apprestamenti.


 

 

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

u.m.

QUANTITA’

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

NOLO

u.m.

lunghezza

larghezza

h

Protezione contro le polveri costituita da parete con struttura in legname, realizzata da orditura verticale ad interasse di m 1, e da orditura secondaria orizzontale ad interasse di m 0,5, e da doppio telo di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni, sigillato con nastro adesivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,00

 

 

2

1,00

 

3,20

mq

6,40

14,00

89,60

 

Cellophane bianco

 

 

 

 

mq

25,00

2

50,00

 

 

Sempre nel caso precedente, al fine di ridurre i costi della sicurezza, il coordinatore sceglie  lo sfasamento temporale piuttosto che  quello spaziale, ovverosia nel P.S.C. inserisce una specifica prescrizione operativa che impone l’inizio delle lavorazioni delle tracce solo ed esclusivamente alla conclusione delle lavorazioni di sabbiatura.

In questo caso, lo sfasamento temporale non è un costo della sicurezza, in quanto le imprese esecutrici  conoscono questa disposizione prima dell’inizio delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. antecedentemente alla formulazione delle offerte.


 

 

 

ESEMPIO N.7 (Articolo 7, comma 1, lettera g))

 

Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell’ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve continuare ad essere operativa. Date le particolare condizioni dell’ambiente di lavoro, e la delicatezza  delle strutture contigue in servizio chirurgico, il P.S.C. ha previsto che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere, prima del loro ingresso nell’area operativa, saranno  obbligati  a  frequentare  uno  specifico  corso  di  quattro  ore,  tenuto   dal coordinatore e da tecnici del nosocomio, al fine di informare e formare sulle regole generali di comportamento da tenere nell’area di cantiere quando le aree chirurgiche sono in funzione.

In particolare, tutto il personale sarà istruito sull’uso comune degli apprestamenti  e delle attrezzature presenti nel cantiere, e degli specifici servizi di protezione collettiva nei confronti del rischio biologico e da radiazioni ionizzanti, tipicamente presenti nei servizi ospedalieri.

Il costo della sicurezza, rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria precedente l’inizio dei lavori, deve essere computato in ore uomo, essendo tale formazione una riduzione del tempo della produzione.

 

 

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

u.m.

QUANTITA’

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

NOLO

u.m.

lunghezza

larghezza

h

Formazione preliminare lavoratori

4

 

 

 

H

16

75

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

APPENDICE II

 

 

 

TABELLA    DELLE  VOCI  DI  COSTO  DELLA  SICUREZZA  (ALLEGATO  I,  DPR

222/03)

 

TIPOLOGIA                             DENOMINAZIONE                  COSTI                      DELLA SICUREZZA


Apprestamenti

(Allegato 1, comma 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzature

(Allegato 1, comma 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Infrastrutture

(Allegato 1, comma 3)

 

 

 


Ponteggi

Trabattelli

Ponti su cavalletti

Impalcati

Parapetti

Andatoie

Passerelle

Armature pareti di scavo

Gabinetti

Locali per lavarsi

Spogliatoi

Refettori

Locali di ricovero/riposo

Dormitori

Camere di medicazione

Infermerie

Recinzioni di cantiere

Centrali betonaggio

Impianti betonaggio

Betoniere

Grù

Autogrù

Argani

Elevatori

Macchiane movimento terra

Macchine  movimento  terra speciali e derivate

Seghe circolari

Piegaferri

Impianti elettrici di cantiere

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti antincendio

Impianti    di    evacuazione fumi

Impianti   di   adduzione   di acqua,  gas  ed  energia  di qualsiasi tipo

Impianti fognari

Viabilità      principale  di cantiere        per        mezzi meccanici

 

 


Si, se previsti nel P.S.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

No

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi      e      servizi      di protezione collettiva

(Allegato 1, comma 4)

 

 

 

 

 

Misure di coordinamento

(Articolo    7,    comma    1, lettera g)

 

 

 

 


 

 

 

 

Percorsi pedonali

Aree deposito materiali

Attrezzature    e    rifiuti    di cantiere

Segnaletica di sicurezza         Si

Avvisatori acustici

Attrezzature   per   il   primo soccorso

Illuminazione di emergenza

Mezzi estinguenti

Servizi   di   gestione   delle emergenze

Uso           comune           di     Si

apprestamenti,

attrezzature,   infrastrutture, mezzi      e      servizi      di protezione collettiva

Riunioni di coordinamento

Riunioni di informazione


 

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